venerdì 24 novembre 2006
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Configurabilità del reato
Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è giurisprudenza costante che, per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sè insufficienti le lamentele di una o più singole persone.
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